Il principio del DNSH ed il settore dell’edilizia

Il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè "Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

Si parla di tassonomia delle attività economiche sostenibili per indicare una classificazione delle attività sulla base del loro impatto susei obiettivi ambientali. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  1. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  1. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
  1. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  1. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  1. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

In particolare, il DNSH investe anche le attività di edilizia residenziale e non (sia per la costruzione di nuovi edifici che la ristrutturazione di quelli esistenti).

Per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici, è preso in considerazione qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).

Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati:

  • estrazione, stoccaggio e produzione di combustibili fossili (fatte salve le strutture per la produzione di EE o calore da gas naturale) ;
  • attività nell'ambito del sistema EU ETS che generano emissioni di gas a effetto serra superiori alle quote consentite;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (fatti salvi gli interventi di efficientamento energetico e migliorativi delle attività di riciclaggio che non determinano un aumento della capacità di impianto o della durata di vita).

Le modalità di intervento sono piuttosto complicate e sono disciplinate da diversi documenti, a partire dalla Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, approvata dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso la Circolare n. 32/2021 e successivamente aggiornata con la circolare n. 33/2022, con riferimento in particolare alle tipologie di lavori, prodotti e servizi contenuti all’interno delle schede specifiche di cui si compone la Guida operativa del MEF e che hanno un impatto diretto sull’attività delle amministrazioni pubbliche che si soffermano principalmente sui documenti di gara e sui documenti progettuali.

In particolare, la Guida operativa comprende:

• una mappatura delle misure del PNRR  

• schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento  

• schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento finalizzate a fornire alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, e i possibili elementi di verifica;  

• check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento  

• Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici

Per ogni attività economica sono state realizzate delle schede tecniche in cui sono riportati gli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH:

A. Codice NACE di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano  

B. Campo di applicazione della scheda per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate  

C. Principio guida che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1  

D. Vincoli DNSH con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali  

E. Perché i vincoli relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto  

F. Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra

Le schede tecniche di interesse per l’edilizia sono:

• Scheda 1- Costruzione di nuovi edifici  

• Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali  

• Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici

I documenti progettuali e di gara, perché siano conformi alle norme e ai regolamenti vigenti che riguardano le procedure connesse alle misure del PNRR, devono necessariamente:  

1. Contenere quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio DNSH” del MEF approvata con Circolare n. 33/2022. I documenti progettuali devono cioè essere integrati con i vincoli DNSH indicati nella Guida operativa del MEF, così come i disciplinari per l’affidamento dei servizi di progettazione e per l’affidamento dei lavori o i disciplinari per l’acquisto di prodotti e servizi devono includere tutte le verifiche ex ante ed ex post ivi indicate;  

2. Contenere quanto previsto dalle “Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;  

3. Limitatamente alle seguenti tipologie di appalto, i documenti progettuali e di gara devono essere inoltre conformi ai decreti ministeriali del MITE che riportano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e includere quindi anche le specifiche tecniche obbligatorie e le condizioni di esecuzione del contratto: - costruzione e ristrutturazione di edifici (CAM edilizia, DM 23-6-20222); - costruzione e ammodernamento di impianti di illuminazione stradale (CAM illuminazione pubblica, DM 27-7-20173 ); - servizi di gestione dei rifiuti (CAM rifiuti, DM 23-6-20224 ); - acquisto o noleggio di veicoli (CAM veicoli, DM 17-6-20215).

Il rispetto di quanto previsto nella Guida operativa del MEF, delle Linee Guida MIMS e dei CAM deve essere garantito in tutti i progetti finanziati all’interno del PNRR e che ricadono negli ambiti di applicazione di quelle normative. Rispetto ai precedenti tre riferimenti normativi, all’interno dei singoli progetti i RUP e i progettisti devono:  

  1. predisporre il progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara secondo quanto indicato dalle Linee Guida del MIMS. In particolare, devono predisporre la Relazione di sostenibilità dell’opera di cui al paragrafo 3.2.4, all’interno della quale dovrà essere presente la verifica del rispetto del principio DNSH e asseverazione (punto 2 della Relazione di sostenibilità dell’opera di cui al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida MIMS). Tale verifica si compone da un lato delle analisi funzionali al rispetto del principio DNSH e, dall’altro, della dichiarazione di asseverazione da parte del progettista.
  1. Predisporre i documenti di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione (progetto di fattibilità tecnico economica – se non ancora disponibile - e successivi livelli di progettazione), avendo cura che: - il disciplinare di gara includa criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF, alle indicazioni delle Linee guida del MIMS e ai CAM del MITE. Queste indicazioni, infatti, richiedono prestazioni tecniche specialistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice dei contratti pubblici e pertanto è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie; - il capitolato d’oneri sia completo di tutte le prestazioni tecniche (analisi, elaborati, verifiche, studi specialistici, ecc.), richieste dalla Guida operativa del MEF per assicurare l’integrazione dei vincoli DNSH (verifiche ex ante) nel progetto, dalle Linee Guida del MIMS e dai CAM.
  1. Predisporre i documenti di gara per l’affidamento dei lavori avendo cura che: - il disciplinare di gara/capitolato speciale d’appalto includa tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto (ad esempio obbligo da parte dell’appaltatore di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d’opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH della Guida operativa del MEF (verifiche ex post) nonché di quelle necessarie alla verifica dei CAM.

Indubbiamente, il principio del DNSH rappresenta una sfida notevole e ancora in parte da scoprire da un punto di vista anche di interventi e supporto professionale al settore edile.

Infatti, gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:  

• I traguardi energetici da raggiungere, qualora sia stato condiviso con la Commissione un “contributo sostanziale” alla mitigazione dei cambiamenti climatici di tale investimento. In tal caso la domanda di energia primaria negli edifici finanziati dal PNRR deve essere inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero ).  

• L’obbligo di adottare requisiti NZEB per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale non è stato previsto un contributo sostanziale  

• La verifica dell’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;  

• L’adozione di apparecchiature per l’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio idrico (http://www.europeanwaterlabel.eu/ eu/);  

• Il requisito da dimostrare che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;  

• In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovrà essere certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso, saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Tutto ciò richiede un forte impegno da parte di tutta la filiera settoriale, partendo dal presupposto che la logica del DNSH è su un percorso irreversibile e dovremo conviverci per i prossimi decenni, tenuto in considerazione anche il fatto che andrà a condizionare tutte le attività di politica economica del nostro Paese, comprese le varie forme di incentivi che si andranno ad attuare nel settore edile.

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